"Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all’Eterno.
ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore dell’Eterno; non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna.
Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra.
Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio e al tuo forestiero che stanno da te,
E santificherete il cinquantesimo anno, e proclamerete l’affrancamento nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognun di voi tornerà nella sua proprietà, e ognun di voi tornerà nella sua famiglia.
Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne non potate.
Regolerai la compra che farai dal tuo prossimo, sul numero degli anni passati dall’ultimo giubileo, e quegli venderà a te in ragione degli anni di rendita.
Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo; poiché quegli ti vende il numero delle raccolte.
Se il tuo fratello diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo verrà, e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto.
Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo sarà cosa franca, ed egli rientrerà nel suo possesso.
Se uno vende una casa da abitare in una città murata, avrà il diritto di riscattarla fino al compimento di un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
Ma se quella casa posta in una città murata non è riscattata prima del compimento d’un anno intero, rimarrà in perpetuo intero, rimarrà in perpetuo proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà franca al giubileo.
Però, le case de’ villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche.
E se anche uno de’ Leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta, con la città dove si trova, sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro proprietà, in mezzo ai figliuoli d’Israele.
Se il tuo fratello ch’è presso di te è impoverito e i suoi mezzi vengon meno, tu lo sosterrai, anche se forestiero e avventizio, onde possa vivere presso di te.
Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava.
Potrete anche comprarne tra i figliuoli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figliuoli ch’essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.
E li potrete lasciare in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come di schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’Israele, nessun di voi dominerà l’altro con asprezza.
Se un forestiero stabilito presso di te arricchisce, e il tuo fratello divien povero presso di lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia del forestiero,
lo potrà riscattare suo zio, o il figliuolo del suo zio; lo potrà riscattare uno de’ parenti dello stesso suo sangue, o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.
Farà il conto, col suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; e il prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante.
Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto in ragione di questi anni, e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato: